e perchè??
io penso che a finestra sarebbe piaciuta.
non avrebbe potuto avere una uscita di scena migliore.
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Cosa hai letto ieri
(1417 articoli)-
Pubblicato 13 anni fa #
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Non credo che in questi casi esistano uscite di scena migliori di altre
Pubblicato 13 anni fa # -
Oggi ho letto questo:
"Esibizionista sulla spiaggia si è denudato di fronte ad una tedesca......:o
Ho mandato la sicurezza......a chiedere il numero di telefono..."(Alessandra Roma)
Pubblicato 13 anni fa # -
Finestra non l'ho mai conosciuto di persona. Per un periodo l'ho considerato solo un "sindaco fascio". I libri di Pennacchi me ne hanno restituito l'aspetto umano. È stato una parte importante della storia repubblicana di questa città.
Propongo di cambiare nome al Parco Mussolini in Parco Ajmone Finestra.Pubblicato 13 anni fa # -
ecco una idea buona. concordo.
sottoscrivo,
se fate una raccolta firme ditemi dove si firmaPubblicato 13 anni fa # -
essi', idea molto intelligente: purtroppo non posso contribuire in prima persona, ma l'iniziativa - dell'Anonima - la farei partire immediatamente...
Pubblicato 13 anni fa # -
Ma non ho ancora capito se è stato proprio nel periodo in cui era sindaco Finestra che il parco ha cambiato nome oppure no...
Pubblicato 13 anni fa # -
il nome del parco venne assegnato durante il regime e non è mai stato cambiato.
semplicemente non veniva usato.
finestra ha solo rispolverato il decreto toponomastico e rimesso la targa.Pubblicato 13 anni fa # -
Peccato che nel frattempo si era passati alla Democrazia. Mica è una differenza da poco.
No. Finestra coi giardinetti c'entra come i cavoli a merenda.Pubblicato 13 anni fa # -
si era passati alla democrazia ma quel decreto non era stato abrogato, così come non era stato abrogato il codice rocco.
No. Finestra coi giardinetti c'entra come i cavoli a merenda.
vero. io gli intitolerei l'attuale piazza moro.
lui si che con latina c'entra come i cavoli a merenda. a latina non eravamo neanche morotei, ma andreottiani.Pubblicato 13 anni fa # -
eravate?
Pubblicato 13 anni fa # -
No, no: a Finestra intitolerei il campo Coni di via Botticelli.
Ha dato un impulso enorme allo sport in città. Con le sue palestre, con le sue piscine, con tornei di calcetto trasformati in riti collettivi. Lui, credo di aver capito, si sentiva prima di ogni altra cosa un prof di educazione fisica.Cosa ne pensate?
Pubblicato 13 anni fa # -
Cosa ne pensate?
che dobbiamo intitolargli piazza moro e anche il campo coni.
Pubblicato 13 anni fa # -
Piazza Moro non si tocca. E' una delle poche intestazioni azzeccate.
Pubblicato 13 anni fa # -
Get the Flash Videos Pubblicato 13 anni fa # -
Credo serva una bella interrogazione parlamentare su questi saluti romani apologetici che mi danno un motivo in più per parlare/scrivere di Latrina...
Pubblicato 13 anni fa # -
Ma che apologetici, fernà! quelli erano saluti funebri. Allora dovresti denunciare tutti quelli che quando muore un comunista fanno il pugno chiuso, e quando muore un anarchico cantano lugano addio!
non è questo il punto, il punto è quello che dice Pennacchi: Finestra era l'eroe eponimo della città (sia o meno reale il concetto dell'estetico-politica pennacchiana di fasciocoumunismo). Quello è il punto.Pubblicato 13 anni fa # -
Inoltre c'è un punto delicato e non so se K mi permetterà, ma io lo dico lo stesso: credo che il federale sia stato una figura paterna , almeno a livello dei libri, per Pennacchi. E forse ora egli potrà scriverne la vita.
Pubblicato 13 anni fa # -
Credo serva una bella interrogazione
vale quello che ha scritto pennacchi per i funerali di nando cappelletti: il saluto romano lo facevo per lui, mica per me.
per curiosità: assunta almirante e teodeoro buontempo erano al funerale di finestra.
sapete se gianfranco fini è venuto o ha mandato telegrammi?Pubblicato 13 anni fa # -
A A
ciccio, in Italia la legge per vietare l'apologia di comunismo non l'hanno ancora fatta. Informati e leggi la legge
Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba):
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale
(comma primo) della Costituzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952 n. 143.
1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.
-Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
2. Sanzioni penali.
- Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire (1) (2). Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art.28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art.28, comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.
3. Scioglimento e confisca dei beni.
- Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L. 22 maggio 1975, n. 152.
4. Apologia del fascismo.
- Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.
5. Manifestazioni fasciste.
- Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152.
6. Aggravamento di pene.
- Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art.1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa (9). (8) Recante norme sulla limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio 1975, n. 152.
7. Competenza e procedimenti.
- La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.
8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.
- Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.
- La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Pubblica istruzione.
10. Norme di coordinamento e finali.
- Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.
Qui nella Repubblica Italiana ancora vale quindi fai attenzione a quello che scrivi, dici
abbine coscienza ciccino mio.
Maternamente MagdaPubblicato 13 anni fa # -
ma veramente tu vuoi venire a insegnare a me cosa sia apologia di fascismo?
fin che si scherza si scherza, ma c'è un limite a tutto....Pubblicato 13 anni fa # -
ma neanche per i morti avete rispetto? andatevene affanculo voi (non tutti, solo gli imbecilli), l'apologia di fascismo, Scelba, la sua legge e tutti gli stronzi che ancora vi danno retta!!!
che ripensandoci, in queste situazioni davvero ti viene da pensare che qualche bella bastonata e una bella bevuta di olio di ricino sono il sistema migliore con certa gente...
Pubblicato 13 anni fa # -
A A
io non mi sognerei mai di insegnare a te l'apologia del fascimo,
la fai benissimo da solo. Sei autodidatta o hai dei maestri?Pubblicato 13 anni fa # -
credo che Lei stia sbagliando persona. In ogni caso io sono antifascista. stavo solo spiegando a Bassoli una cosa, nessuno l'ha autorizzata a intervenire, né tantomeno ad appellarsi a me. Questo è un forum per menti un po' più profonde.
Cristo!
Pubblicato 13 anni fa # -
A A
Sei un insegnante? da come parli di autorizzazioni sembra. Mica pretederai che alzi la mano per chiedere il permesso?
Potrei esser tua madre è vero, ma mica sono arteriosclerotica, stavi dicendo a Bassoli che quando i fascisti fanno il saluto romano è come quando i comunisti fanno il pugno chiuso, o quando gli anarchici cantano lugano addio, parole tue. Solo che i fascisti appunto sono fascisti e qui da noi in Repubblica Italiana sono illegali. Hai capito? Ma cosa gli insegni ai tuoi alunni? Comunque caro il mio profondo se ero tua madre mi sarei vergognata di avere un figlio fascista dopo tutti i sacrifici fatti.Pubblicato 13 anni fa # -
Magda, sei stata perfetta.
La legge, la Costituzione, la Storia, l'Etica. A Latrina "se ne fregano". Questo è il problema. Il punto non è la destra o la Sinistra. Il punto è rispettare le leggi dello Stato.Apologeti del fascismoooo... PPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRR!
Pubblicato 13 anni fa # -
L'apologia di fascismo è reato? Quasi mai. Ecco come stanno le cose.
Una sentenza della cassazione ha sancito che solo il tentativo di restaurazione del partito fascista é reato. Cantare inni del Ventennio o fare il saluto romano,NON sono perseguibili perché non c'é reato. Eccovi la sentenza...basta "false" accuse:"La Costituzione della repubblica, mentre vieta in modo assoluto la riorganizzazione del disciolto partito fascista, non pone invece alcun limite alla libertà di manifestare il proprio pensiero, neppure quando la manifestazione abbia per oggetto persone, fatti e disegni politici del fascismo . Pertanto, per costituire reato, l'apologia del fascismo deve consistere in una esaltazione tale da poter portare alla riorganizzazione del partito fascista.
Cassazione penale , sez. II, 06 giugno 1977
fonte Indymedia
Pubblicato 13 anni fa # -
Magda, io sono iscritto a SEL, e all'ANPI. Adesso basta.
Pubblicato 13 anni fa # -
A Sel? Nooooooo.......
Pubblicato 13 anni fa # -
Sì. Lo hai sempre saputo, mo' che vuoi?
Pubblicato 13 anni fa #
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